TELEFONIA. Corte di appello di Roma Sentenza nella causa civile di appello iscritta al numero 3284 dell’anno 2019
- STUDIO LEGALE

- 3 dic
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Le fatture prodotte dal gestore di telefonia non dimostrano che i servizi in relazione ai quali sono emesse sono stati erogati in maniera continuativa, a fronte della contestazione, da parte del somministrato, di frequenti malfunzionamenti e ripetute interruzioni.
La fornitura di un mezzo alternativo per consentire la connessione dati, ovvero una chiavetta internet, può essere considerato un elemento che dimostra il mancato funzionamento del servizio contrattualizzato
E’ possibile procedere, da parte del giudice, alla liquidazione del danno in via equitativa nel caso in cui non vi sia possibilità di quantificare il danno.
Condanna al risarcimento ed alla restituzione dei canoni in caso di mancata erogazione del servizio
La Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda in sede di appello di una società che aveva visto rigettata la propria richiesta di indennizzi e risarcimento del danno dal Tribunale di Velletri.
La controversia era insorta a fronte del mancato riconoscimento indennizzi contrattuali e risarcimento del danno per la mancata erogazione di servizi di telecomunicazione sia in voce che per quanto attiene i dati.
Le fatture prodotte dal gestore di telefonia non dimostrano che i servizi in relazione ai quali sono emesse sono stati erogati in maniera continuativa, a fronte della contestazione, da parte del somministrato, di frequenti malfunzionamenti e ripetute interruzioni.
La fornitura di un mezzo alternativo per consentire la connessione dati, ovvero una chiavetta internet, può essere considerato un elemento che dimostra il mancato funzionamento del servizio contrattualizzato.
Il nesso di causalità materiale, che avvince l’inadempimento ed il danno-evento, ovvero la lesione degli interessi del creditore, deve generalmente ritenersi sussistente, poiché il mancato o inesatto adempimento della prestazione veicolata in oggetto del vincolo negoziale non può non avere ripercussioni sugli interessi che il contratto era finalizzato a soddisfare.
Le interruzioni del servizio hanno, secondo la CDA di Roma attitudine ad incidere negativamente sugli interessi del creditore ed a comportare disagi, difficoltà e ritardi per l’attività commerciale.
E’ possibile procedere alla liquidazione del danno in via equitativa poiché il potere conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.
Avv. Vittorio Fusco
Corte di appello di Roma RG 3284 dell’anno 2019




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